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DIPARTIMENTO DI SCIENZE AMBIENTALI
 
Amministrazione e Contabilità
 

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO
(comprensivo delle modifiche approvate dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 3 Febbraio 2009)

.ARTICOLI DEL REGOLAMENTO
Art. 1 - COSTITUZIONE DEL DIPARTIMENTO
Art. 2 - FUNZIONI DEL DIPARTIMENTO
Art. 3 - AFFERENZE
Art. 4 - REVOCA DI AFFERENZA
Art. 5 - ORGANI DEL DIPARTIMENTO
Art. 6 - DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Art. 7 - FUNZIONI E COMPETENZE DEL DIRETTORE
Art. 8 - CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
Art. 9 - FUNZIONI E COMPETENZE DEL CONSIGLIO
Art. 10 - SEDUTE DEL CONSIGLIO
Art. 11 - DOCUMENTAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO
Art. 12 - VOTAZIONI DEL CONSIGLIO
Art. 13 - VERBALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO
Art. 14 - GIUNTA DI DIPARTIMENTO
Art. 15 - SEDUTE DELLA GIUNTA
Art. 16 - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Art. 17 - ELEZIONI
Art. 18 - SEZIONI, SERVIZI E LABORATORI
Art. 19 - CENTRO ITALIANO DI RICERCA E EDUCAZIONE AMBIENTALE (C.I.R.E.A.)
Art. 20 - BIBLIOTECA
Art. 21 - ACCESSO AI LOCALI E SICUREZZA DEL DIPARTIMENTO
Art. 22 - INVENTARIO
Art. 23 - PIANO ANNUALE DELLE RICERCHE
Art. 24 - INFORMAZIONE E GARANZIE
Art. 25 - REVISIONE DEL REGOLAMENTO
Art. 26 - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1 - COSTITUZIONE DEL DIPARTIMENTO  TORNA ALL'INDICE
1)

.

Il Dipartimento di Scienze Ambientali, istituito con Decreto Rettorale n° 1281 del 21/12/1994, è costituito, sulla base delle afferenze e delle assegnazioni di personale, dai professori, dai ricercatori e dal personale tecnico ed amministrativo che concorrono allo svolgimento delle attività didattiche, di ricerca ed amministrative connesse con il Dipartimento stesso. Fanno inoltre parte del Dipartimento: gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, gli assegnisti di ricerca, i borsisti post-dottorato, il personale tecnico-amministrativo e i professori a contratto che vi svolgono l'attività, limitatamente alla durata dei rispettivi corsi di dottorato di ricerca, assegni di ricerca, borse post-dottorato e contratti a tempo determinato.
2)

Il Dipartimento, per lo svolgimento delle proprie attività, dispone dei locali ubicati presso i seguenti edifici:

=> Cascina Ambolana, Parco Area delle Scienze 33A, Parma (Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 389/24880 del
11/05/2001);
=>
parte dei locali del Plesso Biologico, Parco Area delle Scienze 11A, Parma.
Art. 2 - FUNZIONI DEL DIPARTIMENTO  TORNA ALL'INDICE
1)

Il Dipartimento ha autonomia finanziaria, amministrativa e contabile. Le norme che ne regolano le responsabilità patrimoniali e le procedure amministrative e contabili sono contenute nel Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e, eventualmente, in un apposito Regolamento interno.
2)

.

Il Dipartimento:

=> promuove e coordina le attività di ricerca, anche stipulando contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati;
=> propone l'istituzione ed organizza i corsi di dottorato di ricerca e di Master;
=> collabora con le Facoltà all'organizzazione delle attività didattiche e di formazione professionale nei settori di propria 
competenza;
=> formula pareri ed avanza proposte alle Facoltà, in vista delle esigenze didattiche e di ricerca, sull'istituzione,
destinazione e modalità di copertura dei posti di professore e di ricercatore, sulle chiamate dei professori e sul conferimento di supplenze, affidamenti e contratti di docenza, limitatamente ai settori scientifico-disciplinari rappresentati e compresi nel Dipartimento stesso;
=> avanza agli organi di governo dell'Ateneo le richieste di spazi, personale e risorse finanziarie in relazione alle esigenze
gestionali e di sviluppo delle attività di ricerca, di didattica e di amministrazione di propria competenza e della formazione professionale del personale tecnico ed amministrativo assegnato.
Art. 3 - AFFERENZE  TORNA ALL'INDICE
1)

.

Le domande di afferenza al Dipartimento dovranno essere presentate al Direttore del Dipartimento stesso.
2)

Sulle domande di afferenza delibera il Consiglio di Dipartimento.
Art. 4 - REVOCA DI AFFERENZA  TORNA ALL'INDICE
Chi intende revocare l'afferenza al Dipartimento per il successivo anno accademico deve comunicare la decisione al Direttore.
Art. 5 - ORGANI DEL DIPARTIMENTO  TORNA ALL'INDICE
Sono organi del Dipartimento: il Direttore, il Consiglio, la Giunta.
Gli organi del Dipartimento esercitano le loro funzioni nel rispetto delle libertà di ricerca e di insegnamento garantite dagli attuali ordinamenti e nel rispetto del pari diritto di docenti e ricercatori di accedere ai fondi disponibili, di gestirli secondo le loro necessità e di utilizzare le attrezzature scientifiche e didattiche del Dipartimento, compatibilmente con le esigenze funzionali comuni.
Art. 6 - DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  TORNA ALL'INDICE
1)

.

Il Direttore è eletto dai componenti il Consiglio. Egli è scelto di norma tra i professori di prima fascia che abbiano optato o che optino per il tempo pieno, è nominato con Decreto del Rettore, dura in carica quattro anni e non può essere rieletto consecutivamente per più di una volta. Se nel corso del quadriennio si dovesse, per qualunque motivo, provvedere ad una nuova nomina, il mandato del nuovo Direttore sarà relativo allo scorcio dell’anno solare nel quale è intervenuta la cessazione del precedente Direttore più un mandato di quattro anni solari.
2)

Il Direttore designa tra i professori del Dipartimento un Vice-Direttore che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza temporanee. Il Vice-Direttore è nominato con Decreto del Rettore e dura in carica per la durata del mandato del Direttore. E' fatto obbligo al Direttore di comunicare al Consiglio di Dipartimento ed al Rettore, affinché adottino gli opportuni provvedimenti, una sua eventuale assenza, dovuta a qualsiasi tipo di impedimento, che si prolunghi oltre i 120 giorni continuativi.
Art. 7 - FUNZIONI E COMPETENZE DEL DIRETTORE  TORNA ALL'INDICE
1)

.

Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, ne promuove le attività ed è responsabile del suo funzionamento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, cura l'esecuzione delle delibere adottate, tiene i rapporti con l'Amministrazione centrale e con le Autorità accademiche.
2)

Il Direttore, coadiuvato dalla Giunta, predispone entro il 31 maggio di ogni anno il piano annuale delle ricerche per l'anno successivo nonché, coadiuvato dalla Giunta e dal Segretario amministrativo, le connesse richieste di finanziamento ivi incluse le richieste di assegnazioni ordinarie e, sentito il parere del Consiglio di Dipartimento, le richieste di assegnazioni di personale tecnico-amministrativo.
3)

Il Direttore elabora un documento in cui sono espresse le linee programmatiche della gestione finanziaria per gli adempimenti di cui al successivo art. 9, comma 2.
4)

Il Direttore presenta il bilancio preventivo e il conto consuntivo al Consiglio di Dipartimento per l'approvazione, corredati da una dettagliata relazione che illustri, tra gli altri, i seguenti aspetti:

=> utilizzazione dei fondi in correlazione alle attività didattiche e di ricerca in corso nel Dipartimento;
=>
eventuali significative esigenze sopravvenute e variazioni in corso d'anno;
=>
conseguimento delle finalità preventivate nell'ambito dell'attività organizzativa e didattica e nella collaborazione scientifica a carattere interdipartimentale e interuniversitaria;
=>
risultati generali della gestione.
5)

Il Direttore provvede all'ordinazione di quanto occorre al funzionamento del Dipartimento e dispone il pagamento delle relative fatture nell'osservanza delle norme che regolano l'amministrazione e la contabilità; egli è altresì tenuto ad ogni adempimento di legge anche in ottemperanza alle norme fiscali.
6)

Il Direttore è responsabile della gestione ed organizzazione amministrativa e contabile del Dipartimento anche se concernente l'attività didattica e scientifica di altri docenti e ricercatori afferenti al Dipartimento.
7)

Il Direttore è consegnatario dei beni mobili e degli eventuali automezzi assegnati per le esigenze del Dipartimento, risultanti nei registri inventariali del Dipartimento stesso, da redigersi in conformità a quanto previsto nel Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
8)

Il Direttore ha l'obbligo di denunziare al Rettore i fatti di cui sia venuto a conoscenza, direttamente o mediante rapporto, che possano dar luogo a responsabilità amministrativa e/o contabile. 
9)

Il Direttore esercita, infine, tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
Art. 8 - CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO  TORNA ALL'INDICE
1)

.

Il Consiglio di Dipartimento è composto da:

=> tutti i professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori e dal Segretario Amministrativo che funge inoltre da Segretario del Consiglio;
=> una rappresentanza del personale tecnico ed amministrativo, eletta per la durata di un quadriennio, pari al 10% del
personale Tecnico-Amministrativo con un minimo di due (con arrotondamento all'unità per difetto in caso di percentuale decimale tra 0 e 5, all'unità per eccesso con percentuale decimale tra 6 e 9).
=> un rappresentante unico per i dottorandi, specializzandi, borsisti, borsisti post-dottorato e assegnisti che svolgano l'attività  
nel Dipartimento;
2)

Il Consiglio di Dipartimento è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le rappresentanze siano state espresse.
3)

In caso di impedimento o di assenza del Segretario amministrativo, le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte da un membro del Consiglio nominato dal Direttore. In caso di incompatibilità, per argomenti specifici riguardanti il Segretario amministrativo, questi è sostituito da un membro del Consiglio, che assume le funzioni di segretario verbalizzante per lo specifico argomento su designazione del Direttore. La sostituzione deve essere riportata nel verbale.
Art. 9 - FUNZIONI E COMPETENZE DEL CONSIGLIO  TORNA ALL'INDICE
1)

.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo che delibera la programmazione e gestione delle attività del Dipartimento secondo quanto previsto dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
2)

.

Al Consiglio spetta di:

=> approvare le linee programmatiche della gestione che dovranno essere comunicate entro il 30 settembre al Rettore al fine di consentire la valutazione della concordanza con i più generali obiettivi dell'Università;
=>
dettare i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi a disposizione del Dipartimento stesso;
=>
approvare entro il 15 giugno il piano annuale di sviluppo delle ricerche e delle attività del Dipartimento e le richieste di finanziamento e le iniziative ad esse connesse;
=>
approvare entro il 30 novembre il bilancio preventivo ed entro il 31 marzo il conto consuntivo, i quali sono inviati nei successivi cinque giorni al Rettore per essere allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo dell'Università;
=>
approvare le eventuali variazioni in corso d'anno al bilancio preventivo;
=> assumere le deliberazioni previste dalla normativa in vigore per i dottorandi di ricerca e gli altri atti necessari ad
assicurare il miglior svolgimento dei servizi e le attività di supporto alla didattica che fanno capo al Dipartimento;
=> approvare contratti, convenzioni e contributi di ricerca proposti al Dipartimento, verificandone le possibilità di
svolgimento e la congruità con le finalità istituzionali nonché la tipologia di eventuali prestazioni a pagamento per conto terzi secondo la normativa vigente;
=> formulare pareri e proposte ai Consigli di Facoltà in merito alla richiesta di nuovi posti e alla destinazione dei posti
esistenti di professori di ruolo e di ricercatori e alla chiamata di docenti per i settori scientifico-disciplinari di pertinenza del Dipartimento;
=> approvare le proposte di conferimento di incarichi per prestazioni professionali a soggetti estranei al Dipartimento;
=> approvare le spese superiori ai limiti di quelle in economia fissati nel Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la
finanza e la contabilità;
=> esercitare tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme in vigore e dalle delibere degli organi accademici;
=> approvara le modifiche al Regolamento di Funzionamento del Dipartimento;
=> designa tre rappresentanti del DSA da assegnare al Comitato Tecnico (CT) del CIREA, scelti tra il personale docente
(professori e ricercatori) del Dipartimento;
=> sceglie e nomina il Sovrintendente del CIREA tra coloro che sono già inquadrati nel ruolo di Tecnico EP del CIREA;
=> individua e sceglie un massimo di 10 membri da assegnare al Comitato Scientifico del CIREA (CS) tra esperti/e delle aree
disciplinari proprie dell’Educazione Ambientale. Possono chiedere l’adesione, che dovrà essere valutata e approvata dal Consiglio del DSA, studiose/i ed esperte/i, anche esterne/i al Dipartimento o all’Università ;
=> ratifica la composizione e la nomina del Comitato Tecnico del CIREA (CT).
Art. 10 - SEDUTE DEL CONSIGLIO  TORNA ALL'INDICE
1)

.

Il Consiglio è convocato dal Direttore, in via ordinaria, almeno tre volte all'anno:

=> entro il 31 marzo per l'approvazione del conto consuntivo;
=> entro il 15 giugno per l'approvazione delle richieste di finanziamento e del piano annuale delle ricerche;
=> entro il 30 novembre per l'approvazione del bilancio preventivo.
2)

Il Consiglio può inoltre essere convocato dal Direttore o, in caso di assenza o impedimento temporanei di quest'ultimo, dal Vice-Direttore in via straordinaria quando se ne presenti la necessità e, eccezionalmente, in via urgente per far fronte ad eventi che non siano prevedibili e che richiedano soluzioni particolarmente tempestive.
3)

La convocazione ordinaria e straordinaria avviene tramite comunicazione scritta e/o telematica (con l'indicazione esplicita dei diversi argomenti all'ordine del giorno e della sede, data e ora in cui si svolgerà la seduta) inviata a tutti i membri del Consiglio presso la propria sede di servizio, almeno cinque giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione. Il Direttore, o Vice-Direttore secondo il precedente comma 2, è tenuto a inserire nell'ordine del giorno gli argomenti proposti per iscritto da almeno un quinto dei componenti l'organo (approssimato all'unità per difetto).
4)

In casi eccezionali di comprovata urgenza, il Direttore, o Vice-Direttore secondo il precedente comma 2, può convocare il Consiglio con un preavviso scritto di almeno 48 ore prima della seduta. Tale preavviso deve contenere in modo puntuale e dettagliato tutti gli argomenti all'ordine del giorno, allegando o precisando il luogo presso cui reperire l'eventuale documentazione a supporto.
5)

La convocazione può infine essere richiesta per iscritto, motivandone adeguatamente le ragioni, da almeno un quinto dei componenti l'organo (approssimato all'unità per difetto).
6)

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessario che intervenga la maggioranza assoluta degli aventi diritto (50% + 1). Nel caso in cui tale quorum non venga raggiunto in prima convocazione, la seduta si rinvia di 24 ore e la riunione si ritiene valida con la partecipazione, in seconda convocazione, di almeno il 30% degli aventi diritto (approssimato all'unità per eccesso). Sia la prima che l'eventuale seconda convocazione devono essere indicate nella comunicazione scritta inviata a tutti i membri del Consiglio.
7)

Per la validità delle riunioni del Consiglio convocato dal Direttore in casi eccezionali di comprovata urgenza è necessario che intervenga almeno il 30% dei componenti l'Organo (approssimato all'unità per eccesso).
8)

Per garantire l'effettiva ricezione della convocazione da parte di tutti i membri del Consiglio si possono, in aggiunta alla comunicazione scritta, adottare forme di inoltro per via telematica.
9)

Il Consiglio viene infine convocato per la formulazione di pareri concernenti la chiamata di professori di prima e di seconda fascia. In tali casi la sua composizione è limitata ai soli professori di prima fascia nella prima ipotesi di chiamata e ai soli professori di prima e di seconda fascia nella seconda ipotesi di chiamata. In entrambi i casi, funge da segretario verbalizzante il più giovane in ruolo tra i professori.
Art. 11 - DOCUMENTAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO  TORNA ALL'INDICE
1)

.

A ciascun componente del Consiglio il Direttore, d'intesa con il Segretario amministrativo, provvederà a trasmettere o a rendere disponibile, con precisa indicazione del luogo presso cui è consultabile e con congruo anticipo sulle sedute, tutta la documentazione che riterrà utile per fare acquisire ai componenti stessi ogni opportuno elemento di giudizio sugli argomenti in discussione.
2)

La preventiva disponibilità dei testi è comunque richiesta nel caso in cui all'ordine del giorno sia prevista la trattazione di piani e programmi riguardanti il funzionamento dell'intero Dipartimento.
3)

All'inizio di ciascuna seduta del Consiglio deve essere messo a disposizione di ogni componente l'elenco dettagliato delle pratiche da esaminare con l'indicazione degli eventuali oneri finanziari previsti. Resta comunque fermo il diritto di ogni componente di accedere alla Segreteria amministrativa per prendere visione preventiva delle singole pratiche di natura amministrativo-contabile a partire dal giorno immediatamente precedente la data fissata per il Consiglio. Tali pratiche devono essere consegnate al Segretario amministrativo con almeno tre giorni lavorativi di anticipo sulla data di riunione del Consiglio.
4)

Le presenze alle sedute del Consiglio vengono registrate nominativamente all'inizio di ciascuna seduta, distintamente per le singole categorie e rappresentanze.
5)

La verifica del numero legale può essere richiesta in qualsiasi momento della seduta anche da un solo Consigliere.
6)

Gli argomenti vengono, di norma, discussi secondo la loro collocazione nell'ordine del giorno.
7)

In apertura di seduta, ciascun membro del Consiglio può porre questioni relative all'ordine del giorno. Su tali questioni il Consiglio si esprime immediatamente dopo avere ascoltato eventuali interventi favorevoli e contrari. 
8)

In apertura e durante la seduta possono essere presentate, da parte del Direttore o di uno dei consiglieri presenti, proposte di modifica dell'ordine di trattazione degli argomenti. Tali proposte devono essere approvate dal Consiglio.
9)

Il Direttore apre la discussione, eventualmente invitando un relatore ad illustrare l'argomento. Durante la successiva discussione, il Segretario prende nota di coloro che intendono intervenire compilandone la lista, sulla base della quale il Direttore dà la parola. I Consiglieri che intervengono nella discussione possono presentare per iscritto emendamenti alla proposta di delibera ed illustrarli nel corso dell'intervento stesso. Durante la discussione, la durata dei singoli interventi non può eccedere i cinque minuti, salvo diversa determinazione in aumento del Consiglio. E' rimessa alla responsabile valutazione personale di ciascun componente il Consiglio la decisione di non intervenire per più di due volte sullo stesso argomento in discussione, tranne che per dichiarazioni di voto. Quando tutti gli iscritti abbiano terminato di parlare, possono prendere la parola il Direttore solo per eventuali chiarimenti ed uno dei presentatori di ciascuna proposta di delibera per replicare. Il Direttore quindi dichiara chiusa la discussione e accetta le iscrizioni a parlare per dichiarazione di voto. Dichiara infine il passaggio alla votazione della proposta di delibera emersa dalla discussione. Nel caso di due o più proposte di delibera, il Direttore richiede al Consiglio di deliberare preliminarmente l'ordine e la modalità di votazione.
10)

Nessuno può essere presente alla discussione e alla deliberazione su questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino il coniuge, suoi parenti ed affini entro il quarto grado.
11)

Le riunioni del Consiglio proseguono, di norma, senza soluzione di continuità fino all'esaurimento dell'ordine del giorno. Qualora ciò sia impossibile, viene subito concordata la data di aggiornamento della seduta.
12)

I componenti del Consiglio che entrino a seduta iniziata od escano prima dello scioglimento della stessa hanno l'obbligo di segnalarlo all'incaricato della verbalizzazione. Solo in tali ipotesi la loro presenza o assenza verrà registrata.
Art. 12 - VOTAZIONI DEL CONSIGLIO  TORNA ALL'INDICE
1)

.

Le deliberazioni sono validamente assunte quando ottengono il voto espresso favorevole della maggioranza dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore.
2)

L'espressione del voto è palese e si effettua, di regola, per alzata di mano. In detto caso, quando il Direttore reputi dubbio il risultato, chiede la votazione per appello nominale. Prima dell'appello nominale il Direttore precisa il significato del "sì" e del "no". Il Segretario procede all'appello dei Consiglieri aventi diritto al voto, prende nota dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti e li comunica al Direttore che proclama il risultato della votazione. 
3)

Per le votazioni che riguardano argomenti concernenti giudizi su singole persone, si procede obbligatoriamente con voto segreto.
4)

Su richiesta di almeno un terzo dei presenti aventi diritto al voto (approssimato all'unità per difetto) le votazioni si svolgono con voto segreto.
5)

Su richiesta di qualunque membro, la nomina dei componenti di comitati e commissioni, costituite dal Consiglio per argomenti di carattere scientifico e/o didattico, avviene con voto segreto.
6)

Lo scrutinio segreto si attua a mezzo di schede. Viene costituito un seggio formato da almeno due scrutatori nominati dal Consiglio che sovrintendono alle operazioni di voto. Il Direttore precisa quale sia il numero massimo di indicazioni o nomi che possono essere scritti sulla scheda. Ciascun Consigliere riceve una scheda, esprime il voto, in modo che sia garantita la segretezza, e depone la scheda nell'urna seguendo l'appello del Direttore. Terminata la votazione, il Direttore, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede al conteggio delle schede e allo spoglio, proclamando infine l'esito della votazione.
Art. 13 - VERBALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO  TORNA ALL'INDICE
1)

.

Il Segretario del Consiglio prende nota sommaria degli interventi, riportando a verbale il nome degli intervenuti e un sunto degli interventi fatti necessario a giustificare la decisione finale. Ai fini di una verbalizzazione pienamente corretta e meglio rispondente ai migliori canoni di trasparenza decisionale, tutte le sedute del Consiglio sono registrate, anche con l'ausilio di supporti magnetici.
2)

Ogni componente può chiedere di riportare integralmente il proprio intervento nel verbale; in tal caso ne fornirà il testo scritto all'incaricato della verbalizzazione entro il termine della seduta.
3)

Le dichiarazioni di voto potranno essere consegnate per iscritto al Segretario del Consiglio che le riporterà integralmente nel verbale.
4)

La stesura definitiva del verbale avviene, a cura del Direttore e del Segretario, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla seduta cui si riferisce, dopodiché del verbale così redatto potrà essere richiesta una copia in visione da ciascun membro del Consiglio.
5)

Il verbale redatto in via definitiva sarà approvato dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva.
6)

Tutti gli atti amministrativi delle riunioni del Consiglio possono essere oggetto di richiesta, scritta e motivata, da parte di chiunque ne abbia interesse secondo le norme vigenti e nei termini previsti dal Regolamento di Ateneo di attuazione della L. n° 241 del 7 agosto 1990 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
7)

La richiesta di estratti del verbale, approvato in via definitiva, va presentata da ciascun membro del Consiglio al Segretario amministrativo, che è tenuto a rilasciarli entro i 7 giorni lavorativi successivi alla richiesta.
Art. 14 - GIUNTA DI DIPARTIMENTO  TORNA ALL'INDICE
1)

.

La Giunta di Dipartimento è l'organo esecutivo che coadiuva il Direttore.
2)

La Giunta, eletta successivamente alle elezioni del Direttore, rimane in carica fino a che questi concluda il proprio mandato.
3)

La Giunta è composta da 3 Professori Ordinari, 3 Professori Associati, 2 Ricercatori e 1 rappresentante del personale tecnico-amministrativo, oltre che dal Direttore e dal Segretario amministrativo.
4)

L'elezione dei membri della Giunta avviene con voto limitato ad un nominativo nell'ambito delle singole componenti. Qualora per una delle componenti il numero degli aventi diritto all'elettorato passivo fosse pari o inferiore al numero indicato, la rappresentanza è costituita da tutti i membri di quella componente aventi diritto all'elettorato passivo.
5)

La Giunta è validamente costituita anche nel caso in cui non tutte le rappresentanze siano state espresse o siano complete.
6)

La Giunta può essere integrata da esperti in materia per l'approfondimento di determinate problematiche, opportunamente individuate dal Consiglio.
Art. 15 - SEDUTE DELLA GIUNTA  TORNA ALL'INDICE
1)

.

La Giunta è convocata dal Direttore quando ritenuto necessario oppure in seguito a richiesta, scritta e motivata, di almeno 3 dei suoi membri. In quest'ultimo caso la seduta dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi dalla richiesta.
2)

La convocazione avviene di norma mediante comunicazione scritta e/o per via telematica (con indicazione della sede, data, ora e ordine del giorno dell'adunanza) ai membri almeno tre giorni lavorativi prima della data in cui si svolgerà la riunione.
3)

Per la validità delle sedute è necessario che intervenga la maggioranza dei componenti.
4)

Il Segretario amministrativo svolge le funzioni di Segretario della Giunta e cura la verbalizzazione delle riunioni. In caso di impedimento o di assenza del Segretario amministrativo, le funzioni di Segretario della Giunta saranno svolte da un membro della Giunta nominato dal Direttore. I verbali delle riunioni di Giunta sono liberamente consultabili dai membri del Consiglio secondo le norme vigenti.
5)

Per quanto non previsto espressamente in questo articolo, si applicano, in quanto compatibili, le stesse modalità di funzionamento stabilite per il Consiglio di Dipartimento.
Art. 16 - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO  TORNA ALL'INDICE
Il Segretario amministrativo del Dipartimento: 
1)

=> coordina le attività amministrativo-contabili assumendo la responsabilità, in solido con il Direttore, dei conseguenti atti;
=> coadiuva il Direttore nel predisporre il bilancio preventivo entro il 15 novembre precedente l'inizio dell'esercizio;
=> predispone il conto consuntivo entro il 15 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio;
=> è membro del Consiglio di Dipartimento e della Giunta e svolge la funzione di segretario verbalizzante.
Art. 17 - ELEZIONI  TORNA ALL'INDICE
1)

.

Nel semestre precedente la scadenza dei rispettivi mandati, non meno di 60 giorni prima della scadenza stessa, il decano del Dipartimento convoca le assemblee degli aventi diritto al voto per il rinnovo del Direttore, della Giunta, dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dei rappresentanti delle componenti studentesche nel Consiglio di Dipartimento.
2)

Le operazioni elettorali si svolgeranno entro i 30 giorni successivi a cura di una Commissione elettorale composta da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di Segretario. I membri della Commissione elettorale saranno designati dal Consiglio.
3)

Le votazioni si svolgeranno con voto segreto e limitato. Ogni avente diritto potrà votare per non più di un terzo, approssimato per eccesso, dei nominativi da designare. Le votazioni sono valide solo se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. In caso di parità di voti riportati, ove non altrimenti specificato dalle norme di legge, prevale la maggiore anzianità accademica o di servizio e, in caso di parità ulteriore, la maggiore anzianità anagrafica. Chi partecipa alle attività del Dipartimento con più di una qualifica, concorre comunque ad un solo titolo alle diverse designazioni.
4)

La mancata designazione od elezione di membri del Consiglio e della Giunta non ne inficia il valido insediamento, salvo che il numero dei membri non designati o non eletti sia superiore alla metà dei componenti dell'organo.
5)

Qualora, nel corso del mandato dei membri elettivi del Consiglio e della Giunta, si presenti la necessità di sostituire uno o più membri, la sostituzione avviene mediante elezioni suppletive ristrette alla componente interessata. Tali elezioni devono essere indette entro 30 giorni dalla vacanza del posto. I membri che subentreranno completano il mandato in corso.
6)

Le elezioni del Direttore del Dipartimento si svolgeranno ai sensi dell’art. 84 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 . Il Direttore del Dipartimento viene, pertanto, eletto a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza relativa nelle successive.
Art. 18 - SEZIONI, SERVIZI E LABORATORI  TORNA ALL'INDICE
1)

.

Su delibera del proprio Consiglio, approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Dipartimento può articolarsi in Sezioni, Servizi e Laboratori per l'attività di ricerca, che coadiuvano gli altri organi del Dipartimento nel coordinare le attività del personale tecnico ed amministrativo, l'uso delle attrezzature e degli spazi loro assegnati.
2)

Le Sezioni e i Laboratori sono definite dall'aggregazione di almeno tre docenti e sono caratterizzate da omogeneità culturale, scientifica e/o metodologica.
3)

Le Sezioni, i Servizi e i Laboratori, una volta costituiti, possono essere soppressi con delibera motivata del Consiglio approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Rimane comunque prioritaria ed insopprimibile la garanzia del funzionamento dei servizi generali e comuni di Dipartimento.
4)

L'elenco delle Sezioni, dei Servizi e dei Laboratori, eventualmente costituiti nell'ambito del Dipartimento, è riportato in un apposito allegato, che costituisce parte integrante del presente Regolamento ed è mantenuto ed aggiornato a cura del Direttore.
5)

I Responsabili delle Sezioni, dei Servizi e dei Laboratori sono designati dal Consiglio. Tali Responsabili coadiuvano il Direttore nella custodia e manutenzione delle attrezzature, nell'aggiornamento dell'inventario e nell'applicazione delle norme di sicurezza.
6)

.

L'afferenza alle Sezioni e ai Laboratori avviene per libera opzione in fase di costituzione o su domanda nelle fasi successive. L'accettazione della domanda è subordinata all'approvazione del Consiglio di Dipartimento, sentito il parere obbligatorio del Responsabile della Sezione o Laboratorio interessati. Non è consentita l'appartenenza contemporanea a più di una Sezione o a più di un Laboratorio, salvo casi particolari approvati di volta in volta dal Consiglio stesso.
7)

Il Consiglio mette a disposizione delle Sezioni, dei Servizi e dei Laboratori lo spazio, le strutture ed il personale necessario per le loro attività nei limiti delle concrete obiettive disponibilità.
8)

Le Sezioni, i Servizi e i Laboratori non possono avere in nessun caso né autonomia finanziaria né amministrativa né contabile né propri organi di governo, fatta eccezione per eventuali Comitati e/o Consigli con finalità di indirizzo tecnico-scientifico.
Art. 19 - CENTRO ITALIANO DI RICERCA E EDUCAZIONE AMBIENTALE (C.I.R.E.A.)  TORNA ALL'INDICE
1)

.

Il CIREA è parte integrante del Dipartimento di Scienze Ambientali, di cui costituisce apposita Sezione (Decreto Rettorale n° 779 del 14/05/2001).
2)

.

I compiti e le finalità istituzionali della Sezione CIREA sono definiti nell’atto istitutivo pubblicato sulla G.U. del 15/12/1990, del cui rispetto il Dipartimento è garante.
3)

.

Sono organi della Sezione CIREA:

=> il Comitato Tecnico (CT);
=> il Comitato Scientifico (CS);
=> il Coordinatore del Comitato Tecnico;
=> il Sovrintendente.
La mancata nomina di una delle componenti della Sezione CIREA di cui sopra, non inficia il corretto funzionamento della stessa.
4)

.

Il Comitato Tecnico (CT) è costituito da:

=> il Coordinatore;
=> tre rappresentanti del DSA, designati dal Consiglio del DSA scelti tra il personale docente (professori e ricercatori) del Dipartimento;
=> il Sovrintendente (Cat. EP).
La composizione e la nomina del CT è ratificata dal Consiglio del DSA.
Il CT viene di norma convocato dal Coordinatore almeno tre volte all’anno, salvo i casi d’urgenza, con preavviso scritto di almeno 5 giorni lavorativi e con l’indicazione esplicita dell’ordine del giorno, inviato ai membri del CT e affisso all’albo del Dipartimento.
5)

Il Coordinatore del CT viene scelto e nominato dal Direttore del DSA tra il personale docente (professori e ricercatori) del Dipartimento che afferisce alla sezione CIREA.
Egli promuove le attività del centro e ne definisce con il CT le linee programmatiche.
Il Coordinatore verrà sentito obbligatoriamente dalla Giunta e dal Consiglio del Dipartimento per tutti i problemi concernenti la Sezione CIREA.
Nella sua opera di gestione il Coordinatore si avvale del Sovrintendente e del Comitato Tecnico.
6)

Il Sovrintendente, di norma, viene scelto e nominato dal Consiglio del DSA tra coloro che sono già inquadrati nel ruolo di Tecnico EP del CIREA.
Egli coordina l’attuazione delle linee programmatiche, è referente per il funzionamento della Sezione CIREA, funge da Segretario del Comitato Scientifico (punto 13). Può sostituire il Coordinatore nella rappresentanza del CIREA.
7)

Data la natura interdisciplinare delle attività della Sezione CIREA, e' possibile per i membri del Dipartimento di Scienze Ambientali che già afferiscono ad una sezione, afferire anche alla Sezione CIREA.
8)

Il Coordinatore dura in carica 4 anni rinnovabili. Nel caso di cessazione anticipata, egli verrà sostituito per il periodo di completamento del mandato, così come previsto al p.to 5 del presente Regolamento.
9)

La funzione di Coordinatore del CT è incompatibile con quella di Direttore del Dipartimento.
10)

Il CT propone al Consiglio di DSA, all’inizio di ogni anno, le linee programmatiche dell’attività della Sezione CIREA.
11)

Il Coordinatore del CT: è responsabile, rispetto al Direttore del DSA, della conduzione tecnica e convoca e presiede il CT e il CS (vedi punto 12). Può delegare a membri del CS la presidenza delle riunioni del CS stesso.
12)

Il Comitato Scientifico (CS) è costituito da:

=> il Coordinatore del CT;
=> il Sovrintendente;
=> un massimo di 10 membri, individuati e scelti dal Consiglio del DSA, tra esperti/e delle aree disciplinari proprie dell’Educazione Ambientale. Possono chiedere l’adesione, che dovrà essere valutata e approvata dal Consiglio del DSA, studiose/i ed esperte/i, anche esterne/i al Dipartimento o all’Università. Il Sovrintendente funge anche da segretario, tiene i verbali degli incontri e svolge le normali funzioni di Segreteria. La partecipazione al CS non è onerosa né sono previsti gettoni di presenza per i membri. 
13)

I compiti del CS sono i seguenti:

=> studiare e proporre al CT le linee e le strategie di sviluppo della Sezione CIREA;
=> studiare e proporre al CT progetti e ricerche in tutti i settori di interesse dell’Educazione ambientale. 
14)

Il CS si riunisce su richiesta del Coordinatore del CIREA (preavviso di 5 giorni lavorativi) o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri.
15)

Il Consiglio del DSA entro un anno valuterà l’opportunità di mantenere in funzione il CS (e di conseguenza di modificare il ruolo del CT) ed eventualmente di rivedere le norme per la cooptazione dei docenti ed esperti esterni al Dipartimento o all’Università.
Art. 20 - BIBLIOTECA  TORNA ALL'INDICE
Il patrimonio bibliografico del Dipartimento è costituito:
14)

=> dal patrimonio librario della Sezione CIREA;
=> dal patrimonio librario depositato nella Biblioteca di Scienze Ambientali presso il Plesso Biologico;
=> dal patrimonio librario costituito dalla Biblioteca didattica, temporaneamente ubicata in locali presso la Cascina
Ambolana.
Art. 21 - ACCESSO AI LOCALI E SICUREZZA DEL DIPARTIMENTO  TORNA ALL'INDICE
1)

.

Il Consiglio, su iniziativa del Direttore, stabilisce le norme che disciplinano l'accesso a tutti i locali del Dipartimento, siano essi officine, laboratori, uffici od aule, anche in relazione alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza.
2)

.

Il Direttore, con l'ausilio degli uffici competenti dell'Università, cura la pubblicazione delle norme di sicurezza e di tutela dell'ambiente e dà disposizioni per la loro applicazione.
Art. 22 - INVENTARIO  TORNA ALL'INDICE
Il materiale inventariabile affidato al Dipartimento all'atto della sua attivazione o in tempi successivi o acquisito in seguito, anche utilizzando fondi finalizzati, viene immediatamente registrato nell'inventario generale del Dipartimento. Fanno eccezione i materiali acquistati con fondi di contratti C.N.R. o di altri enti per i quali esista un apposito inventario dell'ente stesso.
Art. 23 - PIANO ANNUALE DELLE RICERCHE  TORNA ALL'INDICE
1)

Il Piano annuale delle ricerche del Dipartimento è costituito:

=> da un programma di sviluppo e potenziamento della ricerca svolta nell'ambito dipartimentale, approvato dal Consiglio con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, in relazione ai fondi specificatamente destinati ad esso dal Consiglio di Amministrazione dell'Università;
=> dall'insieme delle ricerche individuali o di gruppo compatibili con le strutture del Dipartimento, finanziate dal Ministero
dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica o da altri Enti pubblici e privati, in accordo con il principio di autonomia dei docenti e dei ricercatori;
=> dai contratti e convenzioni di ricerca affidati dall'Università al Dipartimento.
2)

In relazione a quanto sopra specificato, tutti i membri del Dipartimento sono tenuti a far pervenire per conoscenza al Direttore, il quale ne dovrà informare il Consiglio, copia delle richieste e dei programmi di ricerca e delle proposte di contratti e convenzioni, relative ad attività da svolgersi nel Dipartimento, anche nel caso in cui i fondi relativi siano gestiti da enti finanziatori esterni al Dipartimento.
3)

Il Consiglio, al fine di adottare deliberazioni pienamente congruenti, acquisirà una dichiarazione scritta del responsabile scientifico della ricerca in cui si attesta la disponibilità di spazio e strumentazione per l'esecuzione delle attività previste.
Art. 24 - INFORMAZIONE E GARANZIE  TORNA ALL'INDICE
1)

.

Il Dipartimento ispira la propria attività ai principi della trasparenza, della pubblicità e dell'informazione.
2)

Il Dipartimento, con l'ausilio della Segreteria amministrativa, provvede all'organizzazione delle informazioni e dei dati a sua disposizione, mediante strumenti idonei a facilitarne l'accesso e la fruizione, anche per via telematica.
3)

Ciascun membro del Dipartimento ha diritto di accesso a tutte le informazioni contenute negli atti pubblici già approvati dal Consiglio, fatte salve le necessità contrattuali e la tutela di eventuali esigenze di riservatezza di ricerche attuate o in corso di attuazione.
4)

Il Consiglio, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, può, dopo ampio dibattito e motivandone adeguatamente le ragioni, votare la sfiducia sull'operato del Direttore e della Giunta. In tal caso l'organo che ha ricevuto la sfiducia deve rimettere il mandato.
Art. 25 - REVISIONE DEL REGOLAMENTO  TORNA ALL'INDICE
1)

.

Le proposte di modifica o di integrazione al presente Regolamento devono essere approvate dal Consiglio di Dipartimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.
2)

Su richiesta di almeno un quinto dei membri del Consiglio (approssimato all'unità per difetto), le modifiche al Regolamento dovranno essere approvate a maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto.
3)

Ciascuna modifica o integrazione al presente Regolamento e agli eventuali allegati, approvata dal Consiglio, dovrà essere comunicata, a cura del Direttore, alle competenti Autorità accademiche.
Art. 26 - DISPOSIZIONI FINALI  TORNA ALL'INDICE
1)

.

Ai fini del presente Regolamento, quando non diversamente specificato, si intendono:

=> per professori: i professori di ruolo e fuori ruolo;
=> per docenti: i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori, gli assistenti del ruolo ad esaurimento;
=> per ricercatori o ricercatori confermati si intendono anche gli assistenti di ruolo ad esaurimento;
=> per studenti: si intendono gli iscritti ai corsi di laurea e di diploma, alle scuole di specializzazione e alle scuole dirette ai
fini speciali, ai dottorati di ricerca nonché ad altri corsi che il regolamento didattico di Ateneo equipari esplicitamente agli studenti;
=> per personale tecnico-amministrativo si intendono i dipendenti assunti a tempo indeterminato.
2)

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo attualmente vigenti.